Mutui e affitti tra i fringe benefit 2024

Nell’ambito della nuova versione dei fringe benefit apportata dalla legge di Bilancio 2024 l’esenzione fino a 1.000,00 € (per tutti i dipendenti) o fino a 2.000,00 € (per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico) riguarderà non solo beni e servizi in natura o il rimborso delle utenze domestiche ma anche le spese per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo sempre sulla prima casa.

Per quanto riguarda gli affitti non è ancora chiaro cosa sia da considerare rientrante nel concetto di “spese per l’affitto” se il solo canone di locazione oppure tutte quelle connesse all’affitto stesso quali spese di manutenzione ordinaria e oneri accessori.

Per quanto riguarda i mutui attualmente sono diverse le agevolazioni connesse ai mutui prima casa.

Ancora prima dell’ultima inclusione nel concetto di fringe benefit, gli interessi passivi dei mutui possono essere portati in detrazione al 19% in 730.

Ancora, il rimborso degli interessi passivi sui mutui rientra altresì tra le specifiche ipotesi di detassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. b TUIR. Peraltro, tale ultima disposizione è stata oggetto di una modifica in sede di conversione della L. Bilancio 2024, attualmente ancora all’esame della Camera. L’effettiva quota detassabile verrebbe ora individuata nel 50 % della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata (non più al tesso vigente al termine di ciascun anno) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Una modifica in tal senso potrebbe presentare delle difficoltà contabili considerando che con i tassi di interesse in continuo cambiamento gli importi da erogare sarebbero da ricalcolare ogni mese.

Al fine di consentire a datori e lavoratori una applicazione puntuale delle nuove disposizioni è necessario intervenga quanto prima un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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